AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. 1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1 febbraio 1989, n. 30 (a), devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria (( sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni. Allo stesso modo, le controversie individuali di lavoro sono trattate nelle sezioni distaccate dal magistrato addetto )) alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato puo' essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro presso la sezione distaccata. (( Qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione )) (( degli affari civili presso la sezione distaccata puo' essere )) (( incaricato anche della trattazione delle controversie di )) (( lavoro. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore )) (( della magistratura. )) (( 2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonche' di )) (( quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, e' )) (( rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza ovvero, )) (( nel processo penale, subito dopo compiute per la prima volta le )) (( formalita' di apertura del dibattimento insieme alle questioni )) (( preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza. )) (( 2-bis. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti )) (( adottati nel periodo compreso tra il 1 maggio 1989 e il 16 )) (( maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1. ))
(a) Il testo dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 30/1989 (Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Le preture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non comprese nell'art. 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, costituiscono sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo di circondario". "Art. 5, comma 1. - Il primo comma dell'art. 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente: "Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento".