AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nella nota. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli
2 e 5, comma 1, della legge 1›  febbraio  1989,  n.  30  (a),  devono
essere  interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le
quali e' costituito l'ufficio di cancelleria  ((  sono  trattati  gli
affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura
civile e delle altre leggi vigenti e del codice di  procedura  penale
rientrano   nel  territorio  delle  sezioni.  Allo  stesso  modo,  le
controversie  individuali  di  lavoro  sono  trattate  nelle  sezioni
distaccate  dal magistrato addetto )) alla sezione delle controversie
di lavoro, costituita nella sede della pretura  circondariale;  detto
magistrato  puo'  essere  designato alla trattazione in via esclusiva
delle  controversie  individuali  di   lavoro   presso   la   sezione
distaccata.  ((  Qualora  l'organico  della  sezione lavoro presso la
pretura circondariale non sia interamente coperto,  e  in  ogni  caso
quando  ricorrano  imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio,
con decreto  del  presidente  della  corte  di  appello,  sentito  il
consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione ))
(( degli affari civili presso la sezione distaccata puo' essere    ))
(( incaricato anche della trattazione delle controversie di        ))
(( lavoro. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore   ))
(( della magistratura.                                             ))
(( 2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonche' di      ))
(( quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, e'  ))
(( rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza ovvero,   ))
(( nel processo penale, subito dopo compiute per la prima volta le ))
(( formalita' di apertura del dibattimento insieme alle questioni  ))
(( preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza.    ))
(( 2-bis. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti       ))
(( adottati nel periodo compreso tra il 1› maggio 1989 e il 16     ))
(( maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1.       ))
 
             (a) Il testo dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 5 della
          legge n.  30/1989 (Costituzione delle preture circondariali
          e  nuove  norme  relative  alle  sezioni  distaccate) e' il
          seguente:
             "Art.  2. - 1. Le preture esistenti alla data di entrata
          in vigore della presente legge, non comprese  nell'art.  30
          del  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito
          dall'art. 1 della  presente  legge,  costituiscono  sezioni
          distaccate  della  pretura  che  ha  sede  nel capoluogo di
          circondario".
             "Art. 5, comma 1. - Il primo comma dell'art. 3 del regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
             "Ogni   corte,   tribunale,   pretura   ed   ufficio  di
          conciliazione ha  una   cancelleria  ed  ogni  ufficio  del
          pubblico   ministero   ha  una  segreteria.   L'ufficio  di
          cancelleria o di segreteria puo'  essere  costituito  anche
          presso  le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa
          al presente ordinamento".